1 marzo 2013

Statuto

STATUTO
dell' Associazione Molo
Organizzazione di Volontariato

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
art. 1
E' costituita l'Associazione denominata MOLO che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato.
art. 2
L’Associazione ha sede in via dei Mille 4/c, 23891 Barzanò (LC) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della Sede Legale nell’ambito dello stesso Comune di residenza potrà avvenire con semplice delibera di Consiglio Direttivo e non comporterà variazione del presente statuto.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11  agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito salvo  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, deliberate dal Consiglio Direttivo nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana,  del Codice civile e  della legislazione vigente.
Art. 3
La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITA'
art. 4
MOLO è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per perseguire finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo volto alla  valorizzazione ed assistenza della persona, nel rispetto dei dettami della costituzione italiana, della costituzione europea e della carta dei diritti del fanciullo che hanno ispirato l'associazione stessa. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali e  gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

ATTIVITA' SPECIFICHE
I diritti di libertà d'espressione formalmente sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Costituzione Europea e dalla Carta dei Diritti del Fanciullo, trovano nella realtà una sostanziale applicazione esclusivamente se si forniscono ad ogni individuo quegli strumenti culturali e sociali che ne sono il supporto o meglio il presupposto. L'Associazione si propone di operare, senza fini di lucro, nei settori (come da modello del Registro Regionale Generale del Volontariato della Regione Lombardia):
A) SOCIALE C) CULTURA
per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle seguenti attività specifiche:
·                Incoraggiare e sostenere le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali nello sviluppo e nella promozione delle capacità creative e di comunicazione dei giovani studenti attraverso attività gratuite di carattere didattico e di sperimentazione atte ad ampliare e rafforzare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere;
·                supportare le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali con l'offerta gratuita di laboratori dopo scuola di supporto, l'organizzazione di corsi e campi didattici ad altre attività atte allo sviluppo e all'espressione delle loro potenzialità letterarie ed artistiche in genere, affinché diventino un bene per la persona ed un valore sociale;
·                proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per i giovani studenti nel nome di interessi culturali ed artistici assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
·                porsi come punto di riferimento per quanti socialmente svantaggiati possano trovare un supporto all'espressione della loro personalità creativa ed artistica;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà promuovere varie attività, in particolare:
·                attività didattiche e di sperimentazione: di carattere gratuito atte ad ampliare e rafforzare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, laboratori dopo scuola, corsi e campi didattici, attività complementari alla scuola atte a sviluppare l'espressione delle loro potenzialità letterarie ed artistiche in genere
·                attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di film e documenti, spettacoli, mostre, manifestazioni di carattere letterario, culturale ed artistico
·                attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
·                attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
·                attività di sviluppo delle relazioni culturali e sociali nel quadro dell'unità europea
·                attività di promozione: sviluppando anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri paesi qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso sociale e culturale.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Essa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Essa è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

GLI ASSOCIATI
art. 5
Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
La richiesta di adesione  va presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.  
I soci, possono essere:
Soci fondatori
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo
Soci  ordinari
Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando la loro attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio  Direttivo.
Soci onorari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.
Diritti e doveri sono uguali per tutte le categorie di soci.

 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art. 6
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.
La quota sociale non è né trasmissibile né rivalutabile.

I Soci hanno diritto a:
1)             partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
2)             partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, anche per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
3)             eleggere ed essere eletti alle cariche sociali
4)             chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto

art. 7
La qualità di socio si perde per:
·                decesso;
·                mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del  Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
·                dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
·                espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE
art. 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
·                dalle quote sociali annue stabilite dal comitato direttivo;
·                da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
·                da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
·                contributi di organismi internazionali;
·                entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali                     
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
·                beni mobili ed immobili;
·                donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere  distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento di future attività istituzionali e per  il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
art. 9
Sono organi dell'associazione:
·                l'assemblea dei soci;
·                il Consiglio direttivo;
·                il Presidente;
·                il Collegio dei revisori, qualora l'Assemblea lo ritenga necessario
·                i probiviri, qualora l'Assemblea li ritenga necessari.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI
art. 10
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea può essere costituita in forma  ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E'
ordinaria in tutti gli altri casi.
In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito:
               di approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione del Presidente
               di nominare il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi membri
               di nominare il Collegio dei revisori ed i probiviri ( se previsti)
               di approvare i programmi delle attività da svolgere
               di deliberare su eventuali ricorsi presentati da soci espulsi
               di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo

art. 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione, spedita agli associati anche mezzo posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

art. 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

art. 13
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto in base all’articolo 2532, comma 2, del codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L' Assemblea Straordinaria
- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest' ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, oltre ai bilanci o rendiconti e relative relazioni di accompagnamento.
art. 14
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque a nove membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato direttivo:
1 - Elegge in suo seno  il Presidente ed il Vice presidente
2 – compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 
3 - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4 – redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio
5 - ammette i nuovi soci
6 - esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
7 – nomina il segretario ed il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

art. 15
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo  preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

art. 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il comitato direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta tramite lettera inviata per posta o da consegnare a mano, oppure a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

art. 19
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

IL PRESIDENTE
art. 20
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci. Il Presidente assume, nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
·                predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
·                redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
·                vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
·                determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale   individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
·                emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e  gli obiettivi.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono  svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

PROBIVIRI
art. 21
L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI
art. 22
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori composto
da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto.
In particolare:
1.              elegge tra i suoi componenti il Presidente
2.              accerta la regolare tenuta delle scritture contabili
3.              effettua verifiche di cassa  e provvede al riscontro della gestione finanziaria
4.              esprime il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci consuntivo e preventiv
5.              cura la tenuta del libro verbali delle sue riunioni
6.              partecipa di diritto alle riunioni  dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo      senza     diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE
art. 23
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di redarre il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO
art. 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del comitato direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo  il disposto dell'art. 5 comma quarto della Legge 266/91, salvo diversa imposizione disposta dalla Legge.

NORME FINALI
art. 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Barzanò, 22 aprile 2010




Nessun commento:

Posta un commento