STATUTO
dell'
Associazione Molo
Organizzazione di Volontariato
DENOMINAZIONE
- SEDE – DURATA
art.
1
E'
costituita l'Associazione denominata MOLO che assume la forma giuridica di
Organizzazione di Volontariato.
art. 2
L’Associazione
ha sede in via dei Mille 4/c, 23891 Barzanò (LC) e potrà istituire o chiudere
sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
Il
trasferimento della Sede Legale nell’ambito dello stesso Comune di residenza
potrà avvenire con semplice delibera di Consiglio Direttivo e non comporterà
variazione del presente statuto.
L'Associazione
è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi
regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
L'attività
degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, deliberate dal
Consiglio Direttivo nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
L'Associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
L’Associazione
è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.
Art. 3
La
durata dell'associazione è illimitata.
FINALITA'
art.
4
MOLO
è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera
esclusivamente per perseguire finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo
volto alla valorizzazione ed
assistenza della persona, nel rispetto dei dettami della costituzione italiana,
della costituzione europea e della carta dei diritti del fanciullo che hanno ispirato
l'associazione stessa. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche
sociali e gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti.
ATTIVITA'
SPECIFICHE
I
diritti di libertà d'espressione formalmente sanciti dalla Costituzione
Italiana, dalla Costituzione Europea e dalla Carta dei Diritti del Fanciullo,
trovano nella realtà una sostanziale applicazione esclusivamente se si
forniscono ad ogni individuo quegli strumenti culturali e sociali che ne sono
il supporto o meglio il presupposto. L'Associazione si propone di operare,
senza fini di lucro, nei settori (come da modello del Registro Regionale
Generale del Volontariato della Regione Lombardia):
A) SOCIALE C)
CULTURA
per
il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si
concretizzano nelle seguenti attività specifiche:
·
Incoraggiare
e sostenere le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali
nello sviluppo e nella promozione delle capacità creative e di comunicazione
dei giovani studenti attraverso attività gratuite di carattere didattico e di
sperimentazione atte ad ampliare e rafforzare la conoscenza della cultura
letteraria ed artistica in genere;
·
supportare
le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali con l'offerta
gratuita di laboratori dopo scuola di supporto, l'organizzazione di corsi e
campi didattici ad altre attività atte allo sviluppo e all'espressione delle
loro potenzialità letterarie ed artistiche in genere, affinché diventino un
bene per la persona ed un valore sociale;
·
proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione per i giovani studenti nel nome di
interessi culturali ed artistici assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile;
·
porsi
come punto di riferimento per quanti socialmente svantaggiati possano trovare
un supporto all'espressione della loro personalità creativa ed artistica;
Per
il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà promuovere varie
attività, in particolare:
·
attività
didattiche e di sperimentazione: di carattere gratuito atte ad ampliare e
rafforzare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere,
laboratori dopo scuola, corsi e campi didattici, attività complementari alla
scuola atte a sviluppare l'espressione delle loro potenzialità letterarie ed
artistiche in genere
·
attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di
film e documenti, spettacoli, mostre, manifestazioni di carattere letterario,
culturale ed artistico
·
attività
di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi
di studio e di ricerca;
·
attività
editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
·
attività
di sviluppo delle relazioni culturali e sociali nel quadro dell'unità europea
·
attività
di promozione: sviluppando anche con servizi indiretti in favore di istituzioni
o organizzazioni con simili scopi, anche in collaborazione con Enti e con
Istituti italiani e di altri paesi qualsivoglia iniziativa che miri a
migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il
progresso sociale e culturale.
L'associazione
si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Essa
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini. Essa è aperta a chiunque
condivida principi di solidarietà.
GLI
ASSOCIATI
art.
5
Possono
far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si
riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello
scopo sociale.
La
richiesta di adesione va
presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale
richiesta motivando la sua decisione.
La
quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di
voto.
L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I
soci, possono essere:
Soci fondatori
Sono
soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo
Soci ordinari
Sono
soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando la loro attività gratuita e volontaria secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Soci onorari
Sono
soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.
Diritti
e doveri sono uguali per tutte le categorie di soci.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art.
6
Gli
associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ad
osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le
deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell'associazione.
La
quota sociale non è né trasmissibile né rivalutabile.
I
Soci hanno diritto a:
1)
partecipare
a tutte le attività promosse dall'Associazione
2)
partecipare
alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, anche per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione
3)
eleggere ed
essere eletti alle cariche sociali
4)
chiedere la
convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto
art.
7
La
qualità di socio si perde per:
·
decesso;
·
mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi
dal mancato versamento della quota sociale annuale;
·
dimissioni:
ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per
l'anno in corso;
·
espulsione:
il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, per atti compiuti in contrasto a
quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel caso
che l'escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei
Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La
decisione è inappellabile
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione stessa.
RISORSE
ECONOMICHE
art.
8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è
rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno
costituite:
·
dalle
quote sociali annue stabilite dal comitato direttivo;
·
da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
·
da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'associazione;
·
contributi
di organismi internazionali;
·
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
·
beni
mobili ed immobili;
·
donazioni,
lasciti o successioni.
Anche
nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere
la divisione delle risorse comuni.
I
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non possono essere
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati
per lo svolgimento di future attività istituzionali e per il raggiungimento dei fini perseguiti
dalla associazione.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
art.
9
Sono
organi dell'associazione:
·
l'assemblea
dei soci;
·
il
Consiglio direttivo;
·
il
Presidente;
·
il
Collegio dei revisori, qualora l'Assemblea lo ritenga necessario
·
i
probiviri, qualora l'Assemblea li ritenga necessari.
Tutte
le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
art.
10
L’Assemblea
è l’organo sovrano dell’Associazione. L'assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in
conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea
può essere costituita in forma
ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la
modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E'
ordinaria
in tutti gli altri casi.
In
particolare l'assemblea ordinaria ha il compito:
–
di
approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione del
Presidente
–
di
nominare il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi
membri
–
di
nominare il Collegio dei revisori ed i probiviri ( se previsti)
–
di
approvare i programmi delle attività da svolgere
–
di
deliberare su eventuali ricorsi presentati da soci espulsi
–
di
ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo
art.
11
L'assemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del
rendiconto economico consuntivo e preventivo.
Essa
deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso
a ciò delegata, mediante comunicazione, spedita agli associati anche mezzo
posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione.
La
seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
art.
12
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della
quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al
Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
art.
13
Ogni
Socio maggiorenne ha diritto ad un voto in base all’articolo 2532, comma 2, del
codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese
a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà
degli associati.
In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia
il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si
tiene conto degli astenuti.
L'
Assemblea Straordinaria
-
approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
-
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di
almeno 3/4 dei soci.
Hanno
diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i
soci iscritti maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
L'assemblea
è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal
Vice-Presidente o, in assenza di quest' ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso
di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I
verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso.
Le
decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni
socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal Presidente, oltre ai bilanci o rendiconti e relative relazioni
di accompagnamento.
art.
14
L'associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da
cinque a nove membri.
La
convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le
delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Il
Comitato direttivo:
1
- Elegge in suo seno il Presidente
ed il Vice presidente
2
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione
4
– redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed
il rendiconto economico entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura
dell'esercizio
5
- ammette i nuovi soci
6
- esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7
del presente statuto.
7
– nomina il segretario ed il tesoriere che possono essere scelti anche tra le
persone non componenti il Consiglio Direttivo.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
art.
15
Sarà
in facoltà del Consiglio Direttivo
preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle
norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell'associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
art.
16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all'atto della loro nomina.
Se
vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l'assemblea per nuove elezioni.
art.
17
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il comitato direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta tramite lettera inviata per posta o da consegnare a mano, oppure a mezzo
fax, posta elettronica o telegramma.
L'avviso
di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
art.
18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi
di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
art.
19
Al
Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti
dal Segretario.
IL
PRESIDENTE
art.
20
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima
nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del
Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci. Il Presidente assume,
nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti
nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e
si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo
ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
·
predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell'associazione;
·
redigere
la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
·
vigilare
sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
·
determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli
associati;
·
emanare
i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
Il
Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
In
caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal Vice
Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa
delibera di conferimento dell'incarico.
PROBIVIRI
art.
21
L'assemblea,
qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero
massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da
stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del
Collegio dei probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO
DEI REVISORI
art.
22
L'Assemblea
qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori composto
da
tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il
Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione
alle norme di legge e di Statuto.
In
particolare:
1.
elegge
tra i suoi componenti il Presidente
2.
accerta
la regolare tenuta delle scritture contabili
3.
effettua
verifiche di cassa e provvede al
riscontro della gestione finanziaria
4.
esprime
il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci consuntivo e preventiv
5.
cura
la tenuta del libro verbali delle sue riunioni
6.
partecipa
di diritto alle riunioni
dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ESERCIZIO
SOCIALE
art.
23
Gli
esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la
chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di redarre il bilancio che dovrà essere
presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
art.
24
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso
tra i soci ma, su proposta del comitato direttivo approvata dall'assemblea,
sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo
il disposto dell'art. 5 comma quarto della Legge 266/91, salvo diversa
imposizione disposta dalla Legge.
NORME
FINALI
art.
25
Per
quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del
codice civile.
Barzanò,
22 aprile 2010
STATUTO
dell'
Associazione Molo
Organizzazione di Volontariato
DENOMINAZIONE
- SEDE – DURATA
art.
1
E'
costituita l'Associazione denominata MOLO che assume la forma giuridica di
Organizzazione di Volontariato.
art. 2
L’Associazione
ha sede in via dei Mille 4/c, 23891 Barzanò (LC) e potrà istituire o chiudere
sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
Il
trasferimento della Sede Legale nell’ambito dello stesso Comune di residenza
potrà avvenire con semplice delibera di Consiglio Direttivo e non comporterà
variazione del presente statuto.
L'Associazione
è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi
regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si
rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o
attività.
L'attività
degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività, deliberate dal
Consiglio Direttivo nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.
L'Associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento
oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
L’Associazione
è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente.
Art. 3
La
durata dell'associazione è illimitata.
FINALITA'
art.
4
MOLO
è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera
esclusivamente per perseguire finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo
volto alla valorizzazione ed
assistenza della persona, nel rispetto dei dettami della costituzione italiana,
della costituzione europea e della carta dei diritti del fanciullo che hanno ispirato
l'associazione stessa. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche
sociali e gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti.
ATTIVITA'
SPECIFICHE
I
diritti di libertà d'espressione formalmente sanciti dalla Costituzione
Italiana, dalla Costituzione Europea e dalla Carta dei Diritti del Fanciullo,
trovano nella realtà una sostanziale applicazione esclusivamente se si
forniscono ad ogni individuo quegli strumenti culturali e sociali che ne sono
il supporto o meglio il presupposto. L'Associazione si propone di operare,
senza fini di lucro, nei settori (come da modello del Registro Regionale
Generale del Volontariato della Regione Lombardia):
A) SOCIALE C)
CULTURA
per
il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si
concretizzano nelle seguenti attività specifiche:
·
Incoraggiare
e sostenere le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali
nello sviluppo e nella promozione delle capacità creative e di comunicazione
dei giovani studenti attraverso attività gratuite di carattere didattico e di
sperimentazione atte ad ampliare e rafforzare la conoscenza della cultura
letteraria ed artistica in genere;
·
supportare
le famiglie, gli educatori, gli insegnanti ed operatori sociali con l'offerta
gratuita di laboratori dopo scuola di supporto, l'organizzazione di corsi e
campi didattici ad altre attività atte allo sviluppo e all'espressione delle
loro potenzialità letterarie ed artistiche in genere, affinché diventino un
bene per la persona ed un valore sociale;
·
proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione per i giovani studenti nel nome di
interessi culturali ed artistici assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile;
·
porsi
come punto di riferimento per quanti socialmente svantaggiati possano trovare
un supporto all'espressione della loro personalità creativa ed artistica;
Per
il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà promuovere varie
attività, in particolare:
·
attività
didattiche e di sperimentazione: di carattere gratuito atte ad ampliare e
rafforzare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere,
laboratori dopo scuola, corsi e campi didattici, attività complementari alla
scuola atte a sviluppare l'espressione delle loro potenzialità letterarie ed
artistiche in genere
·
attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di
film e documenti, spettacoli, mostre, manifestazioni di carattere letterario,
culturale ed artistico
·
attività
di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori,
insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi
di studio e di ricerca;
·
attività
editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
·
attività
di sviluppo delle relazioni culturali e sociali nel quadro dell'unità europea
·
attività
di promozione: sviluppando anche con servizi indiretti in favore di istituzioni
o organizzazioni con simili scopi, anche in collaborazione con Enti e con
Istituti italiani e di altri paesi qualsivoglia iniziativa che miri a
migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il
progresso sociale e culturale.
L'associazione
si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione
potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Essa
potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini. Essa è aperta a chiunque
condivida principi di solidarietà.
GLI
ASSOCIATI
art.
5
Possono
far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si
riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello
scopo sociale.
La
richiesta di adesione va
presentata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettare o meno tale
richiesta motivando la sua decisione.
La
quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di
voto.
L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I
soci, possono essere:
Soci fondatori
Sono
soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo
Soci ordinari
Sono
soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando la loro attività gratuita e volontaria secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Soci onorari
Sono
soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.
Diritti
e doveri sono uguali per tutte le categorie di soci.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
art.
6
Gli
associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, ad
osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le
deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell'associazione.
La
quota sociale non è né trasmissibile né rivalutabile.
I
Soci hanno diritto a:
1)
partecipare
a tutte le attività promosse dall'Associazione
2)
partecipare
alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, anche per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione
3)
eleggere ed
essere eletti alle cariche sociali
4)
chiedere la
convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dallo Statuto
art.
7
La
qualità di socio si perde per:
·
decesso;
·
mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi
dal mancato versamento della quota sociale annuale;
·
dimissioni:
ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per
l'anno in corso;
·
espulsione:
il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, per atti compiuti in contrasto a
quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Nel caso
che l'escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei
Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La
decisione è inappellabile
Gli
associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non
possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'associazione stessa.
RISORSE
ECONOMICHE
art.
8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è
rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno
costituite:
·
dalle
quote sociali annue stabilite dal comitato direttivo;
·
da
eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e
iniziative);
·
da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a
convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il
raggiungimento dei fini dell'associazione;
·
contributi
di organismi internazionali;
·
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali
Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
·
beni
mobili ed immobili;
·
donazioni,
lasciti o successioni.
Anche
nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere
la divisione delle risorse comuni.
I
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale non possono essere
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita
dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati
per lo svolgimento di future attività istituzionali e per il raggiungimento dei fini perseguiti
dalla associazione.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
art.
9
Sono
organi dell'associazione:
·
l'assemblea
dei soci;
·
il
Consiglio direttivo;
·
il
Presidente;
·
il
Collegio dei revisori, qualora l'Assemblea lo ritenga necessario
·
i
probiviri, qualora l'Assemblea li ritenga necessari.
Tutte
le cariche sociali sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
ASSEMBLEA
DEI SOCI
art.
10
L’Assemblea
è l’organo sovrano dell’Associazione. L'assemblea regolarmente costituita
rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazione prese in
conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea
può essere costituita in forma
ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la
modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. E'
ordinaria
in tutti gli altri casi.
In
particolare l'assemblea ordinaria ha il compito:
–
di
approvare il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione del
Presidente
–
di
nominare il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi
membri
–
di
nominare il Collegio dei revisori ed i probiviri ( se previsti)
–
di
approvare i programmi delle attività da svolgere
–
di
deliberare su eventuali ricorsi presentati da soci espulsi
–
di
ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo
art.
11
L'assemblea
è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale
almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del
rendiconto economico consuntivo e preventivo.
Essa
deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso
a ciò delegata, mediante comunicazione, spedita agli associati anche mezzo
posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della
riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione.
La
seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
art.
12
Hanno
diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della
quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al
Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
art.
13
Ogni
Socio maggiorenne ha diritto ad un voto in base all’articolo 2532, comma 2, del
codice civile. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese
a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà
degli associati.
In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia
il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si
tiene conto degli astenuti.
L'
Assemblea Straordinaria
-
approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
-
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di
almeno 3/4 dei soci.
Hanno
diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i
soci iscritti maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota
associativa annuale.
L'assemblea
è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal
Vice-Presidente o, in assenza di quest' ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso
di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I
verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente
e dal Segretario stesso.
Le
decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano
tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni
socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e
sottoscritto dal Presidente, oltre ai bilanci o rendiconti e relative relazioni
di accompagnamento.
art.
14
L'associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da
cinque a nove membri.
La
convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
Le
delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità
di voti prevale il voto del Presidente.
Il
Comitato direttivo:
1
- Elegge in suo seno il Presidente
ed il Vice presidente
2
– compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione
4
– redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed
il rendiconto economico entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura
dell'esercizio
5
- ammette i nuovi soci
6
- esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7
del presente statuto.
7
– nomina il segretario ed il tesoriere che possono essere scelti anche tra le
persone non componenti il Consiglio Direttivo.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
art.
15
Sarà
in facoltà del Consiglio Direttivo
preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle
norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari
della vita dell'associazione.
Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che
delibererà con le maggioranze ordinarie.
art.
16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a
sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione
assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica
all'atto della loro nomina.
Se
vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l'assemblea per nuove elezioni.
art.
17
Il
Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne
dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due
membri del Consiglio stesso.
Ogni
membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre
giorni prima; solo in caso di urgenza il comitato direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta tramite lettera inviata per posta o da consegnare a mano, oppure a mezzo
fax, posta elettronica o telegramma.
L'avviso
di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
art.
18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi
di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
Delle
deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
art.
19
Al
Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti
dal Segretario.
IL
PRESIDENTE
art.
20
Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima
nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del
Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci. Il Presidente assume,
nell'interesse dell'associazione, tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti
nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e
si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il
Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli
potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo
ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
·
predisporre
le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine
dell'associazione;
·
redigere
la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
·
vigilare
sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
·
determinare
i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli
associati;
·
emanare
i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
Il
Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e
scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.
In
caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal Vice
Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa
delibera di conferimento dell'incarico.
PROBIVIRI
art.
21
L'assemblea,
qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero
massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da
stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del
Collegio dei probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO
DEI REVISORI
art.
22
L'Assemblea
qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori composto
da
tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dura in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Il
Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione
alle norme di legge e di Statuto.
In
particolare:
1.
elegge
tra i suoi componenti il Presidente
2.
accerta
la regolare tenuta delle scritture contabili
3.
effettua
verifiche di cassa e provvede al
riscontro della gestione finanziaria
4.
esprime
il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci consuntivo e preventiv
5.
cura
la tenuta del libro verbali delle sue riunioni
6.
partecipa
di diritto alle riunioni
dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ESERCIZIO
SOCIALE
art.
23
Gli
esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la
chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di redarre il bilancio che dovrà essere
presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
art.
24
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso
tra i soci ma, su proposta del comitato direttivo approvata dall'assemblea,
sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo
il disposto dell'art. 5 comma quarto della Legge 266/91, salvo diversa
imposizione disposta dalla Legge.
NORME
FINALI
art.
25
Per
quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del
codice civile.
Barzanò,
22 aprile 2010
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